Cos'e l'atto di precetto
Il precetto e' l'atto stragiudiziale con cui il creditore intima al debitore il pagamento entro un termine minimo di 10 giorni (art. 480 c.p.c.), prima di poter iniziare l'esecuzione forzata. Senza precetto valido non si puo procedere a pignoramento.
Composizione intimato
- Capitale residuo: somma residua dopo imputazione acconti ex art. 1194 c.c. (prima interessi, poi capitale)
- Rivalutazione: solo per crediti rivalutabili (lavoro, danni, indebito)
- Interessi: legali (1,60% nel 2026) per civile, moratori commerciali (BCE+8,5) per B2B/PA
- Spese precetto: notifica, marche, anticipi
- Competenze: onorario procuratore per atto (DM 55/2014, scaglione precetto)
Termini critici
- 10 giorni minimo tra notifica e inizio esecuzione (art. 480 c.p.c.)
- 90 giorni efficacia precetto: se entro 90gg dal precetto non si avvia esecuzione, perde efficacia (art. 481 c.p.c.) e va rinotificato
- Termini opposizione: opposizione precetto 20gg (art. 615 c.p.c.) o opposizione atti esecutivi 20gg (art. 617)
Calcoli derivati
Il calcolatore concatena interessi e rivalutazione tassi multipli (cambio tasso legale annuale, cambio tasso BCE semestrale). Per calcoli standalone usa: interessi legali, interessi moratori, rivalutazione ISTAT.
Pignoramento successivo
Dopo precetto efficace → pignoramento mobiliare (482 c.p.c.), immobiliare (555 c.p.c.) o presso terzi (543 c.p.c.). Termini iscrizione ruolo: 15gg mobiliare/immobiliare, 30gg terzi (post L. 206/2021).